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FONDI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE (Estratto Circolare n° 37/E dell'Agenzia delle entrate). La legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), in vigore dal 1° gennaio scorso, all'art. 1, commi 228-237, dispone, in favore delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle rivendite di generi di monopolio, misure di sicurezza contro la criminalità, consistenti nella concessione di un credito d'imposta per il triennio 2008-2010. Le modalità di attuazione sono appena state fissate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze: è possibile consegnare l'istanza a partire dal 28 Aprile 2008. |
TABELLA RIASSUNTIVA CREDITO IMPOSTA PER MISURE DI SICUREZZA, COMPRESA L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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ARTICOLO COMPLETO
228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, e` concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo` essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attivita` produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo` essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attivita` produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
230. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.
La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze.
231. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei commi da 228 a 230.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalita di attuazione dei commi da 228 a 230.
232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunita` europea agli aiuti d’importanza minore.
L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunita` europea agli aiuti d’importanza minore.
Pubblicato da: Il Portale del Governo Italiano

Documento (p. 55, articolo 1 commi da 228 a 232)
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